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La riforma costituzionale
spiegata per filo e per segno

13 minuti di lettura

Manca poco più di un mese all’attesa data del 4 dicembre, quando gli italiani saranno chiamati alle urne in occasione del referendum per decidere se approvare o respingere la riforma costituzionale Renzi-Boschi.

La riforma è al centro del dibattito pubblico ormai da mesi, ma spesso ci si dimentica di trattare il merito del provvedimento su cui si voterà. Abbiamo così deciso di rimediare, proponendo ai nostri lettori un utile vademecum per prepararsi al meglio all’appuntamento referendario. Nelle prossime settimane le nostre pagine ospiteranno inoltre interventi a sostegno del Sì e del No, al fine di delineare un quadro quanto più esaustivo possibile delle alternative in campo.

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Come si è arrivati al referendum

Il 15 aprile 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo di legge costituzionale, approvato in via definitiva dal Parlamento il 12 aprile 2016. La riforma costituzionale è nata con un disegno di legge presentato dal presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal ministro per le Riforme costituzionali Maria Elena Boschi l’8 aprile 2014 e reca il seguente titolo, che è poi il quesito che si troverà sulla scheda:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Non avendo ottenuto la maggioranza necessaria dei due terzi delle Camere, il testo deve ora essere approvato dagli italiani con un referendum confermativo, quindi senza quorum, appunto il 4 dicembre 2016, dopo che un quinto dei parlamentari ha avanzato richiesta e dopo che il comitato per il Sì ha raccolto le 500.000 firme richieste.

Cosa prevede la riforma costituzionale

Confrontando direttamente il testo vigente della Costituzione e quello del ddl Renzi-Boschi grazie al lavoro del servizio studi della Camera dei deputati (disponibile e pubblico al seguente link) illustreremo di seguito le modifiche che verrebbero apportate al testo, senza attribuire ad esse alcun giudizio morale o di valore.

 

Superamento del bicameralismo paritario

Come chiarito anche dal titolo del disegno di legge, la riforma prevede il superamento del bicameralismo paritario, attraverso la revoca della possibilità per il Senato della Repubblica di votare la fiducia al governo. Secondo l’articolo 55 della riforma, spetterà solo alla Camera dei Deputati il rapporto di fiducia, la funzione legislativa e quella di controllo sull’operato del Governo. Al Senato, invece, spetterebbe il compito di rappresentare le istituzioni territoriali ed esercitare le funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.

Le funzioni del Senato sono definite nell’articolo 10 della riforma costituzionale, che riscrive l’articolo 70 della Carta in cui vengono dettagliatamente definite tutte le materie che restano di competenza di entrambe camere: le leggi di revisione della Costituzione e le leggi che riguardano

«la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore».

Tutte le leggi che non riguardano le materie sopra menzionate rimarranno invece competenza della sola Camera dei Deputati.

Il Senato manterrà comunque la possibilità, qualora lo ritenga opportuno e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, di esaminare, entro 10 giorni dalla loro promulgazione, i testi approvati dalla Camera dei Deputati. Nel caso di conflitti di competenza tra le due camere i due presidenti dovranno decidere d’intesa tra loro a chi spetterà l’attribuzione e, laddove non trovassero un accordo, interverrà la Corte Costituzionale.

Inoltre la facoltà di dichiarare lo stato di guerra sarà appannaggio della sola Camera dei Deputati, che, con una deliberazione a maggioranza assoluta, conferirà al Governo i poteri necessari (mentre ora tale decisione deve essere presa sia dalla Camera che dal Senato).

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Il nuovo Senato

Il nuovo Senato, se passerà la riforma costituzionale, sarà composto da 95 membri, rappresentativi delle istituzioni territoriali (74 consiglieri regionali e 21 sindaci e per un minimo di 2 per regione), e da 5 senatori nominati dal presidente della Repubblica, che staranno in carica per 7 anni (e non più a vita), cui si aggiungeranno gli stessi ex presidenti della Repubblica. La carica dei senatori coinciderà con quella degli organi delle istituzioni territoriali dove saranno stati eletti e la loro elezione, secondo l’articolo 63, verrà limitata in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali, così da evitare sovrapposizioni di impegni e impossibilità di adempiere ad entrambi i ruoli. Verrà inoltre per la prima volta stabilito, con l’articolo 64, il dovere per i membri del Parlamento di partecipare alle sedute dell’assemblea e ai lavori delle commissioni. L’articolo inoltre prevede la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari e l’adozione da parte della Camera di uno statuto delle opposizioni.

Il voto a data certa

Importante ricordare l’articolo 72, che nella Costituzione introdurrà il cosiddetto voto a data certa: il Governo, nelle materie di competenza della Camera (quindi ad esclusione di quanto è competenza del Senato e in ogni caso le leggi in materia elettorale e di ratifica dei trattati internazionali), potrà chiedere che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di Governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sia votato in via definitiva entro 70 giorni dalla Camera stessa.

Foto da Wikipedia

L’iniziativa popolare

Un altro importante punto della riforma costituzionale Renzi-Boschi concerne la modifica delle regole in materia di iniziativa. Verranno aumentate da 50.000 a 150.000 le firme necessarie per la presentazione di un’iniziativa di legge popolare, ma il Parlamento avrà l’obbligo di discuterle.

Per quanto riguarda invece i referendum abrogativi, parziali o totali, il numero di firme necessarie perché siano indetti rimarrà di 500.000 ma, se dovessero essere raccolte 800.000 firme, secondo l’articolo 75, il quorum coinciderà con la sola maggioranza dei votanti delle ultime elezioni alla Camera dei Deputati, e non degli aventi diritto, come è ora e come nel caso in cui siano raccolte solo 500.000 firme.

Una novità importante prevista dalla riforma è l’istituzione nell’articolo 71 della Costituzione dei referendum popolari propositivi e d’indirizzo «al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche».

L’elezione del Presidente della Repubblica

Per quanto riguarda l’elezione del presidente della Repubblica, essa, secondo l’articolo 83, verrà modificata: i primi tre turni prevederanno l’elezione con la maggioranza dei due terzi dell’assemblea (Camera e Senato), dal quarto scrutinio serviranno i tre quinti dell’assemblea e dal settimo scrutinio la maggioranza dei tre quinti dei votanti. In questo modo verrà aumentato il quorum rispetto alla situazione precedente. Ora infatti dal terzo scrutinio serve la maggioranza semplice dei componenti.

L’abolizione del Cnel

La riforma costituzionale prevede anche l’abolizione del Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) con l’articolo 99. Il Cnel è l’organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie economiche e sociali e può contribuire all’attività legislativa. Ad oggi, il Cnel, come ammesso dal suo stesso vicepresidente Paolo Gualaccini, non ha assolutamente assolto il suo compito e per questo tutte le forze politiche, sia quelle schierate per il Sì che quelle per il No, sono d’accordo che vada abolito.

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La riforma del Titolo V

Un altro punto essenziale della riforma riguarda il Titolo V della Carta Costituzionale che regola il rapporto tra lo Stato centrale e gli enti locali. La riforma prevede l’abolizione definitiva delle province, mentre con gli articoli dal 114 al 133 verranno ridefinite le competenze di Stato e regioni, che dopo la riforma costituzionale del 2001 hanno avuto numerosi conflitti e problemi (120 ricorsi all’anno, uno ogni tre giorni).

Di fondamentale importanza, a tal proposito, è l’articolo 117 che elenca le competenze rispettivamente dello Stato e delle regioni. Il lungo e dettagliato articolo è spiegato e illustrato in questa infografica.

L’obiettivo della riforma del Titolo V è di sopprimere la cosiddetta competenza concorrente, cioè la sovrapposizione di competenze tra Stato e regioni. Viene inoltre introdotta la cosiddetta “clausola di supremazia”, cioè il principio per cui, nei casi d’interesse nazionale, le decisioni dello Stato prevarranno su quelle delle regioni. Le materie riviste dal Titolo V non riguardano le regioni a statuto speciale (Sicilia, Trentino, Friuli, Valle d’Aosta e Sardegna).

La trasparenza e i costi della politica

Con la riforma degli articoli 97 e 118 della Costituzione viene introdotto il principio di trasparenza come base fondamentale della buona amministrazione. La riforma costituzionale inoltre prevede (articolo 35) che i consiglieri regionali non percepiscano emolumenti superiori a quelli del sindaco della città capoluogo e che i gruppi consiliari non godranno più dei rimborsi.

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La riforma del Titolo VI

L’ultimo punto riguarda le modifiche al Titolo VI, ossia quello relativo alle garanzie costituzionali. Ad esempio per quanto riguarda la legge elettorale, il nuovo articolo 73 stabilirà che, se almeno un quarto dei Deputati ne farà richiesta, la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale o meno della legge, così da evitare che leggi come il cosiddetto Porcellum siano dichiarate incostituzionali ex post. Cambiano anche i criteri di selezione dei quindici giudici della Corte, di cui cinque saranno eletti dal Presidente della Repubblica, cinque dalle Supreme Magistrature, tre dalla Camera e due dal Senato.

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Francesco Corti

Dottorando presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano e collaboratore dell'eurodeputato Luigi Morgano. Mi interesso di teorie della democrazia, Unione Europea e politiche sociali nazionali e dell'Unione. Attivo politicamente nel PD dalla fondazione. Ho studiato e lavorato in Germania e in Belgio.

4 Comments

  1. […] Marco Travaglio, firma di spicco del giornalismo italiano, direttore de Il fatto quotidiano, è da lungo tempo impegnato nella battaglia in vista del referendum costituzionale del 4 dicembre. Il rischio di una degenerazione maggioritaria con eccessivi poteri all’esecutivo è, secondo il giornalista, molto evidente nella riforma costituzionale. […]

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